Art. 22

In vigore dal 23 mar 2012
È vietato accettare o approvare, mediante la conclusione di un accordo o qualsiasi altro mezzo, che la concessione di prestiti o crediti finanziari o l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione o la creazione di imprese comuni siano realizzati da una o più persone, entità o organismi iraniani, in un’impresa che svolge una o più delle seguenti attività: a) estrazione di uranio; b) arricchimento e ritrattamento dell’uranio; c) produzione dei beni e delle tecnologie inseriti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari o del regime di non proliferazione nel settore missilistico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:267:oj#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo