Art. 22
In vigore dal 23 mar 2012
È vietato accettare o approvare, mediante la conclusione di un accordo o qualsiasi altro mezzo, che la concessione di prestiti o crediti finanziari o l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione o la creazione di imprese comuni siano realizzati da una o più persone, entità o organismi iraniani, in un’impresa che svolge una o più delle seguenti attività:
a)
estrazione di uranio;
b)
arricchimento e ritrattamento dell’uranio;
c)
produzione dei beni e delle tecnologie inseriti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari o del regime di non proliferazione nel settore missilistico.
Storico versioni
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