Art. 26

In vigore dal 23 mar 2012
1.   In deroga all’, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione a condizione che: a) abbiano stabilito che i fondi o le risorse economiche sono: i) necessari per soddisfare i bisogni fondamentali delle persone elencate negli allegati VIII o IX e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; ii) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali o iii) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati e b) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato VIII, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni della decisione di cui alla lettera a) e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica. 2.   In deroga all’, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie o per il pagamento o il trasferimento di beni, se acquistati per un reattore ad acqua leggera la cui costruzione sia iniziata prima del dicembre 2006, ovvero di qualsiasi dei beni per gli scopi di cui all’, lettere b) e c), a condizione che, se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato VIII, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest’ultimo l’abbia approvata.
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