Art. 18
In vigore dal 23 mar 2012
1. La realizzazione di un investimento, attraverso le transazioni di cui all’, paragrafo 1, in una persona, un’entità o un organismo iraniana/o che produce beni o tecnologie elencati nell’allegato III è soggetta all’autorizzazione da parte dell’autorità competente interessata.
2. Le autorità competenti non concedono autorizzazioni per le transazioni di cui al paragrafo 1 qualora abbiano fondati motivi per stabilire che l’azione contribuirebbe a una delle seguenti attività:
a)
attività dell’Iran connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante;
b)
sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran o
c)
esercizio da parte dell’Iran di attività connesse con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.
Storico versioni
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