Art. 10

In vigore dal 23 mar 2012
I divieti di cui agli non si applicano: a) alle transazioni richieste da un contratto commerciale riguardante attrezzature e tecnologie fondamentali per la prospezione di greggio e gas naturale, la produzione di greggio e gas naturale, la raffinazione e la liquefazione di gas naturale, concluso prima del 27 ottobre 2010 o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti o da un contratto o un accordo concluso prima del 26 luglio 2010 e riguardante un investimento in Iran effettuato prima del 26 luglio 2010, né ostano all’esecuzione di un obbligo che ne deriva, o b) alle transazioni richieste da un contratto commerciale riguardante attrezzature e tecnologie fondamentali per l’industria petrolchimica concluso prima 24 marzo 2012 o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti o da un contratto o un accordo concluso prima del 23 gennaio 2012 e riguardante un investimento in Iran effettuato prima del 23 gennaio 2012, né ostano all’esecuzione di un obbligo che ne deriva; purché la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che intende avviare tali operazioni o prestare assistenza per tali operazioni abbia notificato, con almeno venti giorni lavorativi di anticipo, l'operazione o l’assistenza all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o.
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