Art. 7

In vigore dal 23 mar 2012
1.   Fatto salvo l', lettera b), del regolamento (EU) n. 359/2011, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una transazione connessa a beni e tecnologie di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento o la prestazione di assistenza o di servizi di intermediazione di cui all’, paragrafo 1, a condizione che: a) i beni e le tecnologie, l’assistenza o i servizi di intermediazione siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari e che b) nei casi in cui la transazione riguarda beni o tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari o del regime di non proliferazione nel settore missilistico, il comitato delle sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la transazione non contribuirebbe allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. 2.   Entro quattro settimane, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.
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