Art. 1

In vigore dal 23 mar 2012
Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: a)   "succursale" di un ente finanziario o creditizio: una sede di attività che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente finanziario o creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le transazioni inerenti all’attività di ente finanziario o creditizio; b)   "servizi di intermediazione": i) la negoziazione o l’organizzazione di transazioni dirette all’acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o ii) la vendita o l’acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo; c)   "richiesta": qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e connessa all’esecuzione di un contratto o di una transazione, e in particolare: i) una richiesta volta ad ottenere l’adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o ad essi collegata; ii) una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma; iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione; iv) una domanda riconvenzionale; v) una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati; d)   "contratto o transazione": qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine "contratto" include qualsiasi garanzia o indennità, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da una siffatta transazione o ad essa correlata; e)   "autorità competenti": le autorità competenti degli Stati membri identificate sui siti web elencati nell’allegato X; f)   "ente creditizio": un ente creditizio quale definito all’, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (12), comprese le sue succursali all’interno o al di fuori dell’Unione; g)   "territorio doganale dell’Unione": il territorio quale definito all’ del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (13), e nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (14); h)   "risorse economiche": le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; i)   "ente finanziario": i) un’impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consista nell’effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell’allegato I della direttiva 2006/48/CE, comprese le attività degli uffici dei cambiavalute ("bureau de change"); ii) un’impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (15), nella misura in cui svolga attività che rientrano nell’ambito di applicazione di detta direttiva; iii) un’impresa d’investimento come definita all’, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (16); iv) un organismo di investimento collettivo che commercializzi le sue quote o azioni o v) un intermediario assicurativo, quale definito all’, paragrafo 5, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (17), fatta eccezione per gli intermediari di cui all’, paragrafo 7, di detta direttiva, quando si occupano di assicurazione vita e di altri servizi legati ad investimenti, comprese le sue succursali all’interno o al di fuori dell’Unione; j)   "congelamento di risorse economiche": il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, tra l’altro, la vendita, l’affitto e le ipoteche; k)   "congelamento di fondi": il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consenta l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio; l)   "fondi": tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo: i) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e gli altri strumenti di pagamento; ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi; iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati; iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi o plusvalore generati dalle attività; v) i crediti, i diritti di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari; vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione e vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie; m)   "beni": prodotti, materiali e attrezzature; n)   "assicurazione": un impegno in virtù del quale una o più persone fisiche o giuridiche sono tenute, dietro pagamento, a fornire a un’altra o ad altre persone, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall’impegno; o)   "persona, entità o organismo iraniana/o": i) lo Stato iraniano o qualsiasi ente pubblico dell’Iran; ii) qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Iran; iii) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo avente la sede sociale in Iran; iv) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo, dentro o fuori dell’Iran, posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da uno o più delle persone o degli organismi suddetti; p)   "riassicurazione": l’attività che consiste nell’accettare i rischi ceduti da un’impresa di assicurazione o da un’altra impresa di riassicurazione oppure, nel caso dell’associazione di sottoscrittori denominata Lloyd’s, l’attività che consiste nell’accettare i rischi ceduti da qualsiasi membro del Lloyd’s, da parte di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall’associazione di sottoscrittori denominata Lloyd’s; q)   "comitato delle sanzioni": il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 18 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("UNSCR") 1737(2006); r)   "assistenza tecnica": qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l’assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza; s)   "territorio dell’Unione": i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo; t)   "trasferimento di fondi": i) un’operazione effettuata per conto di un ordinante tramite un prestatore di servizi di pagamento per via elettronica, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento; l’ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona. I termini "ordinante", "beneficiario" e "prestatore di servizi di pagamento" hanno lo stesso significato che nella direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (18); ii) un’operazione effettuata per via non elettronica, ad esempio mediante contanti, assegni o ordini contabili, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento; l’ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:267:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo