Art. 5
In vigore dal 23 mar 2012
1. È vietato:
a)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inclusi in detto elenco, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie elencati negli allegati I o II, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati negli allegati I o II, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran, e
c)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o elencati negli allegati I o II, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di detti beni e tecnologie ovvero per la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.
2. È soggetta all’autorizzazione da parte dell’autorità competente interessata la fornitura di:
a)
assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie elencati nell’allegato III, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di detti beni e tecnologie, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran;
b)
finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie di cui all’allegato III, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di detti beni e tecnologie ovvero per la fornitura della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.
3. Le autorità competenti non concedono autorizzazioni per le transazioni di cui al paragrafo 2 qualora abbiano fondati motivi per stabilire che l’azione sia o possa essere finalizzata a contribuire a una delle seguenti attività:
a)
attività dell’Iran connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante;
b)
sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran o
c)
esercizio da parte dell’Iran di attività connesse con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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