Art. 32
In vigore dal 23 mar 2012
1. Nelle loro attività con gli enti di cui al paragrafo 2 e al fine di prevenire violazioni delle disposizioni del presente regolamento, gli enti finanziari e creditizi esercitano una vigilanza rafforzata nel modo seguente:
a)
esercitano una vigilanza costante sull’attività contabile, in particolare mediante i propri programmi di adeguata verifica della clientela;
b)
impongono che siano completati tutti i campi d’informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all’ordinante e al beneficiario dell’operazione in questione e rifiutano l’operazione se queste informazioni non sono fornite;
c)
conservano tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, le mettono a disposizione delle autorità nazionali;
d)
se hanno ragionevoli motivi di sospettare che attività con enti finanziari e creditizi possano violare le disposizioni del presente regolamento, ne informano tempestivamente l’unità di informazione finanziaria (UIF) o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, fatti salvi gli . L’UIF, o l’altra autorità competente designata, funge da centro nazionale per la raccolta e l’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette riguardanti le potenziali violazioni del presente regolamento. L’UIF, o tale altra autorità competente, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e sull’applicazione della legge necessarie per assolvere questo compito, comprese le analisi delle registrazioni di operazioni sospette.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano alle attività degli enti finanziari e creditizi con:
a)
uffici dei cambiavalute, enti finanziari o creditizi con sede in Iran;
b)
succursali e filiali, rientranti nell’ambito di applicazione dell’, di enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran;
c)
succursali e filiali, non rientranti nell’ambito di applicazione dell’, di enti finanziari o creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran; e
d)
uffici dei cambiavalute, enti finanziari o creditizi non aventi sede in Iran ma controllati da persone o entità con sede in Iran.
Storico versioni
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