Art. 35

In vigore dal 23 mar 2012
1.   È vietato fornire assicurazioni o riassicurazioni o intermediazione nella fornitura di assicurazioni o riassicurazioni: a) all’Iran o al suo governo e ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici; b) a una persona, un’entità o un organismo iraniana/o diversi da una persona fisica o c) a una persona fisica o a una persona giuridica, un’entità o un organismo, quando agisce per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un’entità o di un organismo di cui alle lettere a) o b). 2.   Le lettere a) e b) del paragrafo 1 non si applicano alla fornitura o all'intermediazione di assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi o di riassicurazioni a persone, entità o organismi iraniani situati nell'Unione, né alla fornitura di assicurazioni per missioni diplomatiche o consolari iraniane nell’Unione. 3.   La lettera c) del paragrafo 1 non si applica alla fornitura di assicurazioni o intermediazione di assicurazioni, ivi comprese le assicurazioni sanitarie e di viaggio o di riassicurazione, alle persone che agiscono a titolo privato, ad eccezione di quelle menzionate negli elenchi di cui agli allegati VIII e IX.. La lettera c) del paragrafo 1 non impedisce la fornitura di servizi di assicurazione o riassicurazione o intermediazione di assicurazioni al proprietario di una nave, di un aeromobile o di un veicolo noleggiato da una persona, un’entità o un organismo menzionati alle lettere a) e b) del paragrafo 1. Ai fini della lettera c) del paragrafo 1, non si considera che una persona, un’entità o un organismo agisca dietro istruzioni di una persona, di un’entità o di un organismo di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1 qualora tali istruzioni siano impartite ai fini dell’attracco, del carico, dello scarico o del transito sicuro di una nave o di un aeromobile che si trovino temporaneamente nelle acque o nello spazio aereo iraniani. 4.   Il presente articolo vieta di prorogare o rinnovare gli accordi di assicurazione e riassicurazione conclusi prima del 27 ottobre 2010 ma, fatto salvo l’, paragrafo 3, non vieta di rispettare gli accordi conclusi prima di questa data.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:267:oj#art-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo