Art. 36

In vigore dal 23 mar 2012
1.   Per impedire il trasferimento dei beni e delle tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari o la cui vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o importazione è vietata/o dal presente regolamento, e in aggiunta all’obbligo di fornire alle autorità competenti le informazioni prima dell’arrivo o della partenza di cui alle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita del regolamento (CEE) n. 2913/92 (21) e del regolamento (CEE) n. 2454/93 (22), la persona che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo dichiara se i beni rientrano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o nel presente regolamento e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad autorizzazione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata. 2.   Gli elementi aggiuntivi richiesti di cui al presente articolo sono presentati per iscritto o utilizzando le dichiarazioni in dogana, a seconda dei casi.
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