Art. 34
In vigore dal 23 mar 2012
È vietato:
a)
vendere o acquistare, direttamente o indirettamente, obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo il 26 luglio 2010 ai seguenti soggetti o dai seguenti soggetti:
i)
l’Iran o il suo governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;
ii)
un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’, paragrafo 2;
iii)
una persona fisica o una persona giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un’entità o di un organismo di cui ai punti i) o ii);
iv)
persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati da una persona, un’entità o un organismo di cui ai punti i), ii) o iii);
b)
fornire servizi di intermediazione concernenti obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 26 luglio 2010 a una persona, entità o organismo di cui alla lettera a);
c)
assistere una persona, entità o organismo di cui alla lettera a) nell’emissione di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche, prestando servizi di intermediazione, pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni.
Storico versioni
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