Art. 39
In vigore dal 23 mar 2012
Ai fini degli , dell’, paragrafo 2, lettera b), e degli , qualsiasi organismo, entità o titolare di diritti derivato dalla concessione originaria, prima del 27 ottobre 2010, da parte di un governo sovrano diverso dall’Iran, di un accordo di produzione condivisa, non è considerato/a una persona, un’entità o un organismo iraniano. In tali casi, e in relazione all’, l’autorità competente dello Stato membro può richiedere a qualsiasi organismo o entità adeguate garanzie in merito ai destinatari finali per ogni vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature e tecnologie fondamentali elencate nell’allegato VI.
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