Art. 41

In vigore dal 23 mar 2012
È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere le misure di cui agli o 35.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:267:oj#art-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo