Art. 45

In vigore dal 23 mar 2012
La Commissione: a) modifica l’allegato II sulla base di accertamenti eseguiti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni o sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri; b) modifica gli allegati III, IV, V, VI, VII e X sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
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