Art. 43

In vigore dal 23 mar 2012
1.   Uno Stato membro può adottare tutte le misure che ritiene necessarie per garantire il rispetto degli obblighi giuridici nazionali, dell’Unione o internazionali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di tutela dell’ambiente, ove l’applicazione del presente regolamento possa pregiudicare la cooperazione con una persona, un’entità o un organismo iraniani. 2.   Ai fini delle misure adottate a norma del paragrafo 1, non si applicano i divieti di cui agli , all’, paragrafo 2, lettera b), all’, paragrafo 2, e agli . 3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della decisione di cui al paragrafo 1 e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione almeno dieci giorni lavorativi prima del rilascio dell’autorizzazione.
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