Art. 42
In vigore dal 23 mar 2012
1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2. Le misure di cui al presente regolamento non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti.
3. La divulgazione in buona fede, quale prevista agli , delle informazioni di cui agli da parte di una persona, di un’entità o di un organismo oggetto del presente regolamento, ovvero da parte dei suoi dipendenti o direttori, non fa sorgere responsabilità di alcun tipo per le istituzioni o le persone ovvero per i loro direttori o dipendenti.
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