Art. 18
In vigore dal 5 apr 2011
L’Ufficio europeo per il coordinamento della compensazione delle domande e delle offerte di lavoro (di seguito «Ufficio europeo di coordinamento»), istituito in seno alla Commissione, ha in generale il compito di favorire, a livello di Unione, l’azione volta a mettere in contatto o a compensare le domande e le offerte di impiego. In particolare, esso è incaricato di tutti i compiti tecnici attribuiti in materia alla Commissione a norma del presente regolamento e segnatamente di prestare assistenza ai servizi nazionali per l’impiego.
L’Ufficio europeo di coordinamento sintetizza le informazioni di cui agli e i dati risultanti dagli studi e dalle ricerche effettuati a norma dell’, in modo che ne risultino gli elementi utili in merito alla prevedibile evoluzione del mercato del lavoro nell’Unione. Tali elementi sono portati a conoscenza dei servizi specializzati degli Stati membri e del comitato consultivo, di cui all’, e del comitato tecnico.
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