Art. 15

In vigore dal 5 apr 2011
1.   Le operazioni di cui all’ sono eseguite dai servizi specializzati. Tuttavia, nella misura in cui siano stati autorizzati dai servizi centrali e in cui l’organizzazione dei servizi per l’impiego di uno Stato membro e le tecniche di collocamento utilizzate vi si prestino, a) i servizi regionali dell’impiego degli Stati membri: i) in base a alle informazioni di cui all’, cui faranno seguito le opportune operazioni, mettono in contatto e compensano direttamente le offerte e le domande di lavoro; ii) stabiliscono relazioni dirette di compensazione: — nel caso di offerte nominative, — nel caso di domande di lavoro individuali rivolte a un servizio per l’impiego determinato o a un datore di lavoro che eserciti la sua attività nella circoscrizione di tale servizio, — quando le operazioni di compensazione riguardano manodopera stagionale il cui reclutamento debba essere effettuato con la massima sollecitudine; b) i servizi territorialmente responsabili per regioni limitrofe di due o più Stati membri si scambiano regolarmente i dati relativi alle offerte e alle domande di lavoro al loro livello e procedono direttamente fra loro, secondo le stesse modalità applicabili nelle relazioni con gli altri servizi per l’impiego del proprio paese, mettono in contatto e compensano direttamente le offerte e le domande di lavoro. Se necessario, i servizi territorialmente responsabili per regioni limitrofe sviluppano anche strutture di cooperazione e di servizio, per offrire: — agli utenti il maggior numero possibile di informazioni pratiche sui vari aspetti della mobilità, e — alle parti sociali ed economiche, ai servizi sociali (enti pubblici, privati o di pubblica utilità) e all’insieme delle istituzioni interessate, un quadro di misure coordinate in materia di mobilità; c) i servizi ufficiali per l’impiego specializzati per determinate professioni e per determinate categorie di persone stabiliscono tra loro una cooperazione diretta. 2.   Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l’elenco dei servizi di cui al paragrafo 1, stabilito di comune accordo; la Commissione pubblica questo elenco, per informazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, nonché qualsiasi eventuale modifica dell’elenco stesso.
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