Art. 19
In vigore dal 5 apr 2011
1. L’Ufficio europeo di coordinamento è incaricato fra l’altro di:
a)
coordinare le operazioni pratiche necessarie, a livello dell’Unione, per compensare le domande e le offerte di lavoro, e analizzare i conseguenti movimenti di lavoratori;
b)
contribuire, in collaborazione col comitato tecnico a mettere in atto a tal fine, sul piano amministrativo e su quello tecnico, i mezzi di azione comune;
c)
mettere in contatto, qualora si manifesti una particolare necessità, d’intesa con i servizi specializzati, le domande e le offerte di lavoro la cui compensazione sarà attuata da tali servizi.
2. Trasmette ai servizi specializzati le offerte e le domande di lavoro indirizzate direttamente alla Commissione ed è informato del seguito ad esse riservato.
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