Art. 19

In vigore dal 5 apr 2011
1.   L’Ufficio europeo di coordinamento è incaricato fra l’altro di: a) coordinare le operazioni pratiche necessarie, a livello dell’Unione, per compensare le domande e le offerte di lavoro, e analizzare i conseguenti movimenti di lavoratori; b) contribuire, in collaborazione col comitato tecnico a mettere in atto a tal fine, sul piano amministrativo e su quello tecnico, i mezzi di azione comune; c) mettere in contatto, qualora si manifesti una particolare necessità, d’intesa con i servizi specializzati, le domande e le offerte di lavoro la cui compensazione sarà attuata da tali servizi. 2.   Trasmette ai servizi specializzati le offerte e le domande di lavoro indirizzate direttamente alla Commissione ed è informato del seguito ad esse riservato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:492:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo