Art. 23

In vigore dal 5 apr 2011
1.   Il comitato consultivo è composto di sei membri titolari per ciascuno degli Stati membri, di cui due rappresentano il governo, due le organizzazioni sindacali dei lavoratori e due le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. 2.   Per ognuna delle categorie di cui al paragrafo 1 è nominato un membro supplente per ciascuno Stato membro. 3.   La durata del mandato dei membri titolari e supplenti è di due anni. Il mandato è rinnovabile. I membri titolari e supplenti, al termine del mandato, restano in funzione fino a quando si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:492:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo