Art. 23
In vigore dal 5 apr 2011
1. Il comitato consultivo è composto di sei membri titolari per ciascuno degli Stati membri, di cui due rappresentano il governo, due le organizzazioni sindacali dei lavoratori e due le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
2. Per ognuna delle categorie di cui al paragrafo 1 è nominato un membro supplente per ciascuno Stato membro.
3. La durata del mandato dei membri titolari e supplenti è di due anni. Il mandato è rinnovabile.
I membri titolari e supplenti, al termine del mandato, restano in funzione fino a quando si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.
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