Art. 27

In vigore dal 5 apr 2011
1.   Le deliberazioni del comitato consultivo sono valide quando due terzi dei membri sono presenti. 2.   I pareri devono essere motivati; sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e sono accompagnati da una nota da cui risultino le opinioni formulate dalla minoranza, quando questa lo richieda.
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