Art. 27
In vigore dal 5 apr 2011
1. Le deliberazioni del comitato consultivo sono valide quando due terzi dei membri sono presenti.
2. I pareri devono essere motivati; sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e sono accompagnati da una nota da cui risultino le opinioni formulate dalla minoranza, quando questa lo richieda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:492:oj#art-27