Art. 31

In vigore dal 5 apr 2011
1.   Il comitato tecnico è composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri. Ciascun governo nomina, quale membro titolare del comitato tecnico, uno dei membri titolari che lo rappresentano in seno al comitato consultivo. 2.   Ciascun governo nomina un membro supplente scelto fra i suoi altri rappresentanti, titolare o supplente, in seno al comitato consultivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:492:oj#art-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 31 Regolamento (UE) 2011/492 — Testo vigente | Portale Normativo