Art. 31
In vigore dal 5 apr 2011
1. Il comitato tecnico è composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri. Ciascun governo nomina, quale membro titolare del comitato tecnico, uno dei membri titolari che lo rappresentano in seno al comitato consultivo.
2. Ciascun governo nomina un membro supplente scelto fra i suoi altri rappresentanti, titolare o supplente, in seno al comitato consultivo.
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