Art. 30
In vigore dal 5 apr 2011
Il comitato tecnico è incaricato in particolare di:
a)
promuovere e migliorare la collaborazione tra le amministrazioni interessate degli Stati membri in merito a tutte le questioni tecniche relative alla libera circolazione e all’occupazione dei lavoratori;
b)
elaborare le procedure relative all’organizzazione delle attività comuni delle amministrazioni interessate;
c)
facilitare la raccolta delle informazioni utili alla Commissione e l’esecuzione degli studi e delle ricerche previsti nel presente regolamento, come pure favorire gli scambi di informazioni e di esperienze tra le amministrazioni interessate;
d)
studiare, sul piano tecnico, l’armonizzazione dei criteri in base ai quali gli Stati membri valutano la situazione del proprio mercato del lavoro.
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