Art. 25
In vigore dal 5 apr 2011
Il comitato consultivo è presieduto da un membro della Commissione o da un suo rappresentante. Il presidente non ha diritto al voto. Il comitato si riunisce almeno due volte l’anno ed è convocato dal presidente, su iniziativa di quest’ultimo o a richiesta di almeno un terzo dei membri.
I servizi di segreteria sono assicurati dalla Commissione.
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