Art. 20

In vigore dal 5 apr 2011
D’intesa con l’autorità competente di ogni Stato membro, e secondo le condizioni e le modalità che essa stabilisce, previo parere del comitato tecnico, la Commissione può organizzare visite e missioni di funzionari degli altri Stati membri, nonché programmi per il perfezionamento del personale specializzato.
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