Art. 16

In vigore dal 5 apr 2011
Il ricorso alle procedure di reclutamento applicate dagli organismi d’esecuzione previsti negli accordi conclusi tra due o più Stati membri non è obbligatorio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:492:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 16 Regolamento (UE) 2011/492 — Testo vigente | Portale Normativo