Art. 13

In vigore dal 5 apr 2011
1.   Il servizio specializzato di ciascuno Stato membro trasmette regolarmente ai servizi specializzati degli altri Stati membri e all’Ufficio europeo di coordinamento di cui all’: a) le offerte di lavoro suscettibili di essere soddisfatte da cittadini di altri Stati membri; b) le offerte di lavoro trasmesse ai paesi terzi; c) le richieste di lavoro presentate da persone che hanno formalmente dichiarato di volere lavorare in un altro Stato membro; d) alcune informazioni, per regione e settore di attività, riguardanti i richiedenti lavoro che abbiano dichiarato di essere effettivamente disposti ad occupare un posto di lavoro in un altro paese. Il servizio specializzato di ogni Stato membro comunica al più presto tali informazioni ai competenti servizi ed organismi per l’impiego. 2.   Le offerte e le richieste di lavoro previste al paragrafo 1 sono oggetto di diffusione secondo un sistema uniforme stabilito dall’Ufficio europeo di coordinamento di cui all’, in collaborazione con il comitato tecnico. Tale sistema può essere adattato se necessario.
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