Art. 14

In vigore dal 5 apr 2011
1.   Ogni offerta di lavoro ai sensi dell’, inviata ai servizi per l’impiego di uno Stato membro, è comunicata e trattata dai servizi per l’impiego competenti degli altri Stati membri interessati. Tali servizi trasmettono le candidature precise e appropriate ai servizi del primo Stato membro. 2.   Le richieste di lavoro di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera c) sono oggetto di una risposta da parte dei servizi interessati degli Stati membri entro un termine ragionevole non superiore a un mese. 3.   I servizi per l’impiego concedono ai lavoratori cittadini degli Stati membri la stessa priorità attribuita ai lavoratori nazionali rispetto ai lavoratori cittadini di paesi terzi.
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