Art. 12
In vigore dal 5 apr 2011
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni relative ai problemi e ai dati concernenti la libera circolazione e l’occupazione dei lavoratori, nonché le informazioni relative alla situazione e all’evoluzione dell’occupazione.
2. La Commissione fissa la maniera in cui sono redatte le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo nella massima considerazione il parere del comitato tecnico di cui all’ (di seguito «comitato tecnico»).
3. Il servizio specializzato di ciascuno Stato membro, conformemente alle modalità stabilite dalla Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del comitato tecnico, comunica ai servizi specializzati degli altri Stati membri e all’Ufficio europeo di coordinamento di cui all’ le informazioni relative alle condizioni di vita e di lavoro e alla situazione del mercato del lavoro, atte a fornire un orientamento ai lavoratori degli altri Stati membri. Tali informazioni sono regolarmente aggiornate.
I servizi specializzati degli altri Stati membri assicurano ampia pubblicità a tali informazioni, in particolare diffondendole presso i competenti servizi per l’impiego e con tutti i mezzi di comunicazione che si prestino all’informazione dei lavoratori interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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