Art. 11
In vigore dal 5 apr 2011
1. Gli Stati membri o la Commissione promuovono o intraprendono in collaborazione, in materia di occupazione e di disoccupazione, tutti gli studi che essi ritengono necessari nel quadro della libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione.
I servizi centrali per l’impiego degli Stati membri collaborano strettamente tra loro e con la Commissione allo scopo di giungere ad un’azione comune in materia di compensazione tra le domande e le offerte di lavoro nell’Unione e del conseguente collocamento dei lavoratori.
2. A tale scopo gli Stati membri designano i servizi specializzati che sono incaricati di organizzare i lavori nei settori indicati al paragrafo 1, secondo comma, e di collaborare tra loro e con i servizi della Commissione.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni modifica che intervenga nella designazione di tali servizi e la Commissione la pubblica, per informazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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