Art. 6
In vigore dal 5 apr 2011
1. L’assunzione e il reclutamento di un cittadino di uno Stato membro per un impiego in un altro Stato membro non possono essere subordinati a criteri medici, professionali o altri criteri discriminatori in base alla cittadinanza rispetto a quelli applicati ai cittadini dell’altro Stato membro che intendono esercitare la stessa attività.
2. Il cittadino titolare di un’offerta nominativa da parte di un datore di lavoro di uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadino può essere sottoposto ad un esame professionale se il datore di lavoro lo richieda espressamente al momento della presentazione dell’offerta.
Storico versioni
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