Art. 3
In vigore dal 5 apr 2011
1. Nel quadro del presente regolamento non sono applicabili le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o le pratiche amministrative di uno Stato membro:
a)
che limitano o subordinano a condizioni non previste per i suoi cittadini la domanda e l’offerta d’impiego, l’accesso all’impiego ed il suo esercizio da parte degli stranieri; o
b)
che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalità, hanno per scopo o effetto esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri Stati membri dall’impiego offerto.
Il primo comma non concerne le condizioni relative alle conoscenze linguistiche richieste in relazione alla natura dell’impiego offerto.
2. Fra le disposizioni o pratiche di cui al paragrafo 1, primo comma, sono comprese in particolare quelle che, in uno Stato membro:
a)
rendono obbligatorio il ricorso a procedure di reclutamento di manodopera speciali per gli stranieri;
b)
limitano o subordinano a condizioni diverse da quelle applicabili ai datori di lavoro che esercitano la loro attività sul territorio di detto Stato l’offerta di impiego per mezzo della stampa o con qualunque altro mezzo;
c)
subordinano l’accesso all’impiego a condizioni d’iscrizione agli uffici di collocamento, od ostacolano il reclutamento nominativo di lavoratori, quando si tratta di persone che non risiedono sul territorio di detto Stato.
Storico versioni
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