Art. 34

In vigore dal 5 apr 2011
Il comitato tecnico fissa i suoi metodi di lavoro con regolamento interno che entra in vigore dopo approvazione del Consiglio su parere della Commissione. L’entrata in vigore delle eventuali modifiche che il comitato decide di apportare al proprio regolamento interno è sottoposta alla medesima procedura.
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