Art. 36

In vigore dal 5 apr 2011
1.   Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica relative all’accesso agli impieghi qualificati nel settore nucleare, né le disposizioni adottate in applicazione del suddetto trattato. Il presente regolamento si applica tuttavia alla categoria di lavoratori di cui al primo comma, cosi come ai membri delle loro famiglie, nella misura in cui la loro situazione giuridica non sia disciplinata dal trattato o disposizioni summenzionati. 2.   Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni adottate conformemente all’articolo 48 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 3.   Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi degli Stati membri derivanti da relazioni particolari o da accordi futuri con taluni paesi o territori non europei fondati su vincoli istituzionali esistenti l’8 novembre 1968, o derivanti da accordi esistenti l’8 novembre 1968 con taluni paesi o territori non europei in virtù di vincoli istituzionali precedentemente esistiti tra di loro. I lavoratori di questi paesi o territori che, conformemente alla presente disposizione, esercitano un’attività subordinata nel territorio di uno di tali Stati membri, non possono chiedere di beneficiare delle disposizioni del presente regolamento sul territorio degli altri Stati membri.
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Art. 36 Regolamento (UE) 2011/492 — Testo vigente | Portale Normativo