Art. 6
In vigore dal 23 feb 2011
Il regolamento (CE) n. 382/2008 è così modificato:
1)
all’articolo 14, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Gli Stati membri notificano alla Commissione:
a)
ogni giorno lavorativo, entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles), il quantitativo globale di prodotti oggetto di domande;
b)
entro la fine del mese successivo al mese di presentazione delle domande, l’elenco dei richiedenti.»;
2)
all’articolo 15, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Gli Stati membri notificano alla Commissione:
a)
ogni giorno lavorativo, entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles), il quantitativo globale di prodotti oggetto di domande;
b)
entro la fine del mese successivo al mese di presentazione delle domande, l’elenco dei richiedenti.»;
3)
l’articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Articolo 16
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione:
a)
entro il venerdì di ogni settimana:
i)
le domande di titoli con fissazione anticipata della restituzione introdotte ai sensi dell’, paragrafo 1, dal lunedì al venerdì della settimana in corso, o l’assenza di tali domande;
ii)
le domande di titoli introdotte in conformità del procedimento disposto dall’articolo 47 del regolamento (CE) n. 376/2008, dal lunedì al venerdì della settimana in corso, o l’assenza di tali domande;
iii)
i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli ai sensi dell’, paragrafo 6, del presente regolamento, dal lunedì al venerdì della settimana in corso, o il mancato rilascio di titoli;
iv)
i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli facendo seguito a domande introdotte in conformità del procedimento disposto dall’articolo 47 del regolamento (CE) n. 376/2008, dal lunedì al venerdì della settimana in corso, indicando la data di presentazione della domanda e il paese di destinazione;
v)
i quantitativi per i quali domande di titoli di esportazione sono state ritirate ai sensi dell’, paragrafo 5, del presente regolamento, durante la settimana in corso, indicando la data di introduzione della domanda;
b)
entro il 14 di ogni mese per il mese precedente:
i)
le domande di titoli di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 376/2008;
ii)
i quantitativi per i quali titoli ai sensi dell’, paragrafo 1, del presente regolamento e ai sensi dell’articolo 47 del regolamento (CE) n. 376/2008 sono stati rilasciati e non utilizzati.
2. Nelle notifiche di cui al paragrafo 1 sono indicati:
a)
il quantitativo, in peso del prodotto o in numero di capi, per ogni categoria di cui all’, paragrafo 5;
b)
il quantitativo per ogni categoria, ripartito secondo la destinazione.»;
4)
è inserito il seguente articolo 16 bis:
«Articolo 16 bis
Le notifiche di cui al presente capo sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*6).
(*6)
GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.»;"
5)
l’allegato VIII è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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