Art. 6

In vigore dal 23 feb 2011
Il regolamento (CE) n. 382/2008 è così modificato: 1) all’articolo 14, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Gli Stati membri notificano alla Commissione: a) ogni giorno lavorativo, entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles), il quantitativo globale di prodotti oggetto di domande; b) entro la fine del mese successivo al mese di presentazione delle domande, l’elenco dei richiedenti.»; 2) all’articolo 15, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Gli Stati membri notificano alla Commissione: a) ogni giorno lavorativo, entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles), il quantitativo globale di prodotti oggetto di domande; b) entro la fine del mese successivo al mese di presentazione delle domande, l’elenco dei richiedenti.»; 3) l’articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione: a) entro il venerdì di ogni settimana: i) le domande di titoli con fissazione anticipata della restituzione introdotte ai sensi dell’, paragrafo 1, dal lunedì al venerdì della settimana in corso, o l’assenza di tali domande; ii) le domande di titoli introdotte in conformità del procedimento disposto dall’articolo 47 del regolamento (CE) n. 376/2008, dal lunedì al venerdì della settimana in corso, o l’assenza di tali domande; iii) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli ai sensi dell’, paragrafo 6, del presente regolamento, dal lunedì al venerdì della settimana in corso, o il mancato rilascio di titoli; iv) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli facendo seguito a domande introdotte in conformità del procedimento disposto dall’articolo 47 del regolamento (CE) n. 376/2008, dal lunedì al venerdì della settimana in corso, indicando la data di presentazione della domanda e il paese di destinazione; v) i quantitativi per i quali domande di titoli di esportazione sono state ritirate ai sensi dell’, paragrafo 5, del presente regolamento, durante la settimana in corso, indicando la data di introduzione della domanda; b) entro il 14 di ogni mese per il mese precedente: i) le domande di titoli di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 376/2008; ii) i quantitativi per i quali titoli ai sensi dell’, paragrafo 1, del presente regolamento e ai sensi dell’articolo 47 del regolamento (CE) n. 376/2008 sono stati rilasciati e non utilizzati. 2.   Nelle notifiche di cui al paragrafo 1 sono indicati: a) il quantitativo, in peso del prodotto o in numero di capi, per ogni categoria di cui all’, paragrafo 5; b) il quantitativo per ogni categoria, ripartito secondo la destinazione.»; 4) è inserito il seguente articolo 16 bis: «Articolo 16 bis Le notifiche di cui al presente capo sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*6). (*6)   GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.»;" 5) l’allegato VIII è soppresso.
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