Art. 2

In vigore dal 23 feb 2011
Il regolamento (CE) n. 1557/2006 è così modificato: 1) l’ è sostituito dal seguente: « 1.   Per ogni raccolto, gli Stati membri produttori notificano alla Commissione, entro il 15 aprile dell’anno successivo a quello del raccolto del luppolo interessato dalla notifica, le seguenti informazioni espresse in dati complessivi e, salvo per le lettere a) e g), ripartite secondo i due gruppi di varietà di luppolo (amaro e aromatico): a) numero di produttori di luppolo; b) superfici su cui è effettuato il raccolto e nuove superfici piantate nell’anno del raccolto (in ettari); c) quantitativo in tonnellate e prezzo medio all’origine del luppolo venduto nell’ambito di contratti stipulati in anticipo; d) quantitativo in tonnellate e prezzo medio all’origine del luppolo venduto nell’ambito di altri contratti o senza contratto; e) quantitativo di luppolo rimasto invenduto, in tonnellate; f) produzione di acido alfa (in tonnellate) e tenore medio di acido alfa (in percentuale); g) quantitativo di luppolo interessato da contratti conclusi in anticipo per il prossimo raccolto. I prezzi di cui alle lettere c) e d) devono essere espressi in EUR/kg, utilizzando, se necessario, il tasso di cambio più recente fissato dalla Banca centrale europea prima del 1o gennaio dell’anno successivo a quello del raccolto. 2.   Le notifiche di cui al paragrafo 1 sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*2). 3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che gli operatori economici interessati, comprese le organizzazioni di produttori, trasmettano loro le informazioni richieste entro i termini stabiliti. (*2)   GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.»;" 2) l’allegato è soppresso.
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