Art. 2
In vigore dal 23 feb 2011
Il regolamento (CE) n. 1557/2006 è così modificato:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
1. Per ogni raccolto, gli Stati membri produttori notificano alla Commissione, entro il 15 aprile dell’anno successivo a quello del raccolto del luppolo interessato dalla notifica, le seguenti informazioni espresse in dati complessivi e, salvo per le lettere a) e g), ripartite secondo i due gruppi di varietà di luppolo (amaro e aromatico):
a)
numero di produttori di luppolo;
b)
superfici su cui è effettuato il raccolto e nuove superfici piantate nell’anno del raccolto (in ettari);
c)
quantitativo in tonnellate e prezzo medio all’origine del luppolo venduto nell’ambito di contratti stipulati in anticipo;
d)
quantitativo in tonnellate e prezzo medio all’origine del luppolo venduto nell’ambito di altri contratti o senza contratto;
e)
quantitativo di luppolo rimasto invenduto, in tonnellate;
f)
produzione di acido alfa (in tonnellate) e tenore medio di acido alfa (in percentuale);
g)
quantitativo di luppolo interessato da contratti conclusi in anticipo per il prossimo raccolto.
I prezzi di cui alle lettere c) e d) devono essere espressi in EUR/kg, utilizzando, se necessario, il tasso di cambio più recente fissato dalla Banca centrale europea prima del 1o gennaio dell’anno successivo a quello del raccolto.
2. Le notifiche di cui al paragrafo 1 sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*2).
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che gli operatori economici interessati, comprese le organizzazioni di produttori, trasmettano loro le informazioni richieste entro i termini stabiliti.
(*2)
GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.»;"
2)
l’allegato è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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