Art. 3
Notifica alla Commissione
In vigore dal 23 feb 2011
L’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1741/2006 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
Notifica alla Commissione
1. Ogni mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell’esportazione conformemente al presente regolamento, ripartendo tali quantitativi in base al codice a 12 cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui al primo comma entro il secondo mese successivo al mese di accettazione della dichiarazione di entrata in magazzino.
2. Le notifiche di cui al paragrafo 1 sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*3).
(*3)
GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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