Art. 5

In vigore dal 23 feb 2011
Il regolamento (CE) n. 1359/2007 è così modificato: 1) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri stabiliscono le condizioni del controllo e le notificano alla Commissione. Essi adottano i provvedimenti necessari per escludere qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti in questione, in particolare mediante individuazione di ciascun pezzo. Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione ogni eventuale modifica delle condizioni del controllo.»; 2) all’ la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente: «Per gli attestati di cui all’, paragrafo 1, vistati dalle competenti autorità doganali nel corso di ogni trimestre e relativi a pezzi disossati del quarto posteriore, gli Stati membri notificano entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre:»; 3) è inserito il seguente articolo 10 bis: «Articolo 10 bis Le notifiche alla Commissione di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*5). (*5)   GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.» "
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