Art. 9
In vigore dal 23 feb 2011
All’articolo 84 del regolamento (CE) n. 1122/2009 è aggiunto il seguente paragrafo 6:
«6. Le notifiche di cui all’articolo 40, paragrafo 2, e al paragrafo 5 del presente articolo sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*10).
(*10)
GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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