Art. 9

In vigore dal 23 feb 2011
All’articolo 84 del regolamento (CE) n. 1122/2009 è aggiunto il seguente paragrafo 6: «6.   Le notifiche di cui all’articolo 40, paragrafo 2, e al paragrafo 5 del presente articolo sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*10). (*10)   GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.» "
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