Art. 10
In vigore dal 23 feb 2011
Il regolamento (CE) n. 1187/2009 è così modificato:
1)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata presentata la domanda, a condizione che i quantitativi per i quali sono stati richiesti siano stati notificati conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 479/2010 della Commissione (*11) e sempreché nel frattempo non siano state adottate le misure di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo.
(*11)
GU L 135 del 2.6.2010, pag. 26.»;"
2)
all’articolo 24, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Lo Stato membro notifica quanto prima alla Commissione il cambiamento dell’importatore designato e la Commissione lo notifica alle autorità competenti degli Stati Uniti.»;
3)
l’articolo 31 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Entro il quinto giorno lavorativo che segue la scadenza del periodo di presentazione delle domande di titoli, gli Stati membri notificano alla Commissione, per ciascuna delle due quote del contingente e per ciascun codice di prodotto della nomenclatura per le restituzioni all’esportazione, i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli o, se del caso, l’assenza di domande.
Prima della notifica di cui al primo comma, gli Stati membri verificano, in particolare, l’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 2, e all’articolo 28, paragrafi 1 e 2.»;
b)
al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Se, in seguito all’applicazione del coefficiente di attribuzione, il quantitativo ottenuto per ciascun richiedente è inferiore a 20 tonnellate, il richiedente ha facoltà di ritirare la propria domanda di titolo. In tal caso, egli ne notifica l’autorità competente entro i tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione della Commissione. La cauzione è svincolata immediatamente. L’autorità competente notifica alla Commissione, entro gli otto giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione, i quantitativi, ripartiti per codici di prodotto della nomenclatura per le restituzioni all’esportazione, a cui i richiedenti hanno rinunciato e per i quali le cauzioni sono state svincolate.»;
4)
l’articolo 32 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I titoli sono rilasciati, su richiesta dell’operatore, tra il 1o giugno dell’anno in corso e il 15 febbraio successivo. Essi sono rilasciati esclusivamente agli operatori le cui domande di titoli sono state notificate conformemente all’articolo 31, paragrafo 1.
Qualora si constati che un operatore a cui è stato rilasciato un titolo ha fornito informazioni inesatte, il titolo è annullato e la cauzione viene incamerata.
Entro la fine di febbraio, gli Stati membri notificano alla Commissione per entrambe le quote del contingente di cui all’articolo 28, paragrafo 1, i quantitativi per i quali non sono stati rilasciati titoli, ripartiti per codice di prodotto della nomenclatura per le restituzioni all’esportazione.»;
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Entro il 31 agosto di ogni anno, gli Stati membri notificano alla Commissione, per entrambe le quote del contingente di cui all’articolo 28, paragrafo 1, e con riguardo al precedente periodo di 12 mesi di cui all’articolo 28, paragrafo 1, i seguenti quantitativi suddivisi per codice di prodotto della nomenclatura per le restituzioni all’esportazione:
—
il quantitativo per il quale sono stati attribuiti titoli,
—
il quantitativo per il quale sono stati rilasciati titoli,
—
il quantitativo esportato.»;
5)
all’articolo 33, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le notifiche alla Commissione di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*12).
(*12)
GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.»;"
6)
gli allegati IV, V e VI sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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