Art. 8
Notifica alla Commissione
In vigore dal 23 feb 2011
L’articolo 50 del regolamento (CE) n. 612/2009 è sostituito dal seguente:
«Articolo 50
Notifica alla Commissione
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione quanto segue:
a)
immediatamente, i casi di applicazione dell’articolo 27, paragrafo 1. La Commissione ne informa successivamente gli altri Stati membri;
b)
entro la fine del secondo mese successivo al mese di accettazione delle dichiarazioni di esportazione, i quantitativi corrispondenti a ciascun codice a dodici cifre dei prodotti esportati senza un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, per i casi previsti all’, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, all’ e all’articolo 42. I codici sono raggruppati per settore.
2. Le notifiche alla Commissione di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*9).
(*9)
GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.»
"
Storico versioni
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