Art. 8

Notifica alla Commissione

In vigore dal 23 feb 2011
L’articolo 50 del regolamento (CE) n. 612/2009 è sostituito dal seguente: «Articolo 50 Notifica alla Commissione 1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione quanto segue: a) immediatamente, i casi di applicazione dell’articolo 27, paragrafo 1. La Commissione ne informa successivamente gli altri Stati membri; b) entro la fine del secondo mese successivo al mese di accettazione delle dichiarazioni di esportazione, i quantitativi corrispondenti a ciascun codice a dodici cifre dei prodotti esportati senza un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, per i casi previsti all’, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, all’ e all’articolo 42. I codici sono raggruppati per settore. 2.   Le notifiche alla Commissione di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*9). (*9)   GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.» "
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:173:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo