Art. 7
Notifica
In vigore dal 23 feb 2011
Il regolamento (CE) n. 436/2009 è così modificato:
1)
all’articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per la conversione dei quantitativi di prodotti diversi dal vino in ettolitri di vino, gli Stati membri possono fissare coefficienti che possono variare secondo i diversi criteri oggettivi che influiscono su tale conversione. Gli Stati membri notificano alla Commissione i coefficienti contemporaneamente al riepilogo di cui all’articolo 19, paragrafo 1.»;
2)
nel titolo II, il titolo del capo III è sostituito dal seguente:
«CAPO III
Obblighi di notifica a carico degli Stati membri
»;
3)
all’articolo 19, paragrafo 3, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dal testo seguente:
«Per la constatazione dell’andamento dei prezzi, gli Stati membri la cui produzione vinificata ha superato, nei cinque anni precedenti, il 5 %, in media, della produzione totale di vino dell’Unione europea, notificano alla Commissione i seguenti dati, con riferimento ai vini di cui all’allegato XI ter, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*7) del Consiglio:
(*7)
GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;"
4)
l’articolo 49 è sostituito dal seguente:
«Articolo 49
Notifica
1. Ogni Stato membro notifica alla Commissione:
a)
il nome e l’indirizzo dell’organismo o degli organismi competenti per l’applicazione del presente titolo;
b)
se del caso, il nome e l’indirizzo dei servizi o enti incaricati da un organismo competente per l’applicazione del presente titolo.
2. Ogni Stato membro notifica inoltre alla Commissione:
a)
le successive modifiche concernenti gli organismi competenti e i servizi o enti di cui al paragrafo 1;
b)
le disposizioni da essi adottate per l’applicazione del presente titolo, laddove presentino un interesse specifico ai fini della collaborazione tra gli Stati membri contemplata nel regolamento (CE) n. 555/2008.
3. La Commissione redige e tiene aggiornata una lista dei nomi e degli indirizzi degli organismi competenti ed eventualmente dei servizi o enti abilitati, in base alle informazioni notificate dagli Stati membri. La Commissione pubblica tale lista su Internet.»;
5)
l’articolo 50 è sostituito dal seguente:
«Articolo 50
Notifica
1. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche del presente regolamento, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto dei termini per le notifiche di cui al presente regolamento.
2. Gli Stati membri conservano le informazioni registrate in applicazione del presente regolamento almeno per le cinque campagne viticole successive all’anno di registrazione.
3. Le notifiche previste dal presente regolamento non pregiudicano gli obblighi imposti agli Stati membri dal regolamento (CEE) n. 357/79 concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole.
4. Le notifiche alla Commissione di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*8).
Tuttavia, le notifiche di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), sono trasmesse dagli Stati membri in formato elettronico o caricati elettronicamente al punto unico di ingresso per i dati presso Eurostat, conformemente alle specifiche tecniche previste dalla Commissione (Eurostat).
(*8)
GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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