Art. 4
Notifica alla Commissione
In vigore dal 23 feb 2011
L’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1850/2006 è sostituito dal seguente:
«Articolo 23
Notifica alla Commissione
1. Gli Stati membri produttori notificano alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno:
a)
un elenco delle zone di produzione del luppolo;
b)
un elenco dei centri di certificazione con il codice di ciascun centro;
c)
nomi e indirizzi delle competenti autorità di certificazione.
2. Le notifiche di cui al paragrafo 1 sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*4).
(*4)
GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.»
"
Storico versioni
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