Art. 4

Notifica alla Commissione

In vigore dal 23 feb 2011
L’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1850/2006 è sostituito dal seguente: «Articolo 23 Notifica alla Commissione 1.   Gli Stati membri produttori notificano alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno: a) un elenco delle zone di produzione del luppolo; b) un elenco dei centri di certificazione con il codice di ciascun centro; c) nomi e indirizzi delle competenti autorità di certificazione. 2.   Le notifiche di cui al paragrafo 1 sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*4). (*4)   GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.» "
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