Art. 1

In vigore dal 23 feb 2011
Il regolamento (CE) n. 2095/2005 è così modificato: 1) l’ è sostituito dal seguente: « 1.   Per ogni raccolto, gli Stati membri produttori notificano alla Commissione, entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello del raccolto, le seguenti informazioni espresse in dati complessivi e, ad eccezione della lettera a), ripartite secondo i gruppi di varietà di tabacco greggio di cui al paragrafo 3: a) numero di imprese di prima trasformazione; b) numero di produttori; c) area in ettari; d) quantitativo consegnato in tonnellate; e) prezzo medio, al netto di tasse e imposte, corrisposto ai produttori; f) scorte in tonnellate alla fine del mese di giugno dell’anno successivo a quello del raccolto in questione, detenute dall’impresa di prima trasformazione. Il prezzo di cui alla lettera e) deve essere espresso in EUR/kg, utilizzando, se necessario, il tasso di cambio più recente fissato dalla Banca centrale europea prima del 1o gennaio dell’anno successivo a quello del raccolto. 2.   Per ogni raccolto, gli Stati membri produttori notificano alla Commissione, entro il 31 luglio dell’anno del raccolto in corso, le seguenti informazioni espresse in dati complessivi e ripartite secondo i gruppi di varietà di tabacco greggio di cui al paragrafo 3: a) area stimata in ettari; b) produzione stimata in tonnellate. 3.   I gruppi di varietà di tabacco greggio sono i seguenti: a)   gruppo I; Flue cured: tabacchi essiccati in forni, con circolazione d’aria, temperatura e grado igrometrico sotto controllo, in particolare del tipo Virginia; b)   gruppo II; Light air-cured: tabacchi essiccati all’aria, al coperto, senza lasciarli fermentare, in particolare dei tipi Burley e Maryland; c)   gruppo III; Dark air-cured: tabacchi essiccati all’aria, al coperto, lasciati a fermentare naturalmente prima di essere commercializzati, in particolare dei tipi Badischer Geudertheimer, Fermented Burley, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta e Pulawski; d)   gruppo IV; Fire-cured: tabacchi essiccati al fuoco, in particolare dei tipi Kentucky e Salento; e)   gruppo V; Sun cured: tabacchi essiccati al sole, detti anche «varietà orientali», in particolare dei tipi Basmas, Katerini e Kaba-Koulak. 4.   Gli Stati membri in cui l’area complessiva coltivata a tabacco nell’anno del raccolto precedente era inferiore a 3 000 ettari possono notificare lettera a), limitandosi a specificare i dati complessivi, senza ripartirli per gruppi di varietà di tabacco greggio. 5.   Le notifiche di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*1). (*1)   GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.»;" 2) l’ è sostituito dal seguente: « Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori economici, comprese le organizzazioni di produttori, trasmettano i dati richiesti entro i termini previsti.»; 3) gli allegati IA, IB, II e III sono soppressi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:173:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2011/173 — Testo vigente | Portale Normativo