Art. 1
In vigore dal 23 feb 2011
Il regolamento (CE) n. 2095/2005 è così modificato:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
1. Per ogni raccolto, gli Stati membri produttori notificano alla Commissione, entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello del raccolto, le seguenti informazioni espresse in dati complessivi e, ad eccezione della lettera a), ripartite secondo i gruppi di varietà di tabacco greggio di cui al paragrafo 3:
a)
numero di imprese di prima trasformazione;
b)
numero di produttori;
c)
area in ettari;
d)
quantitativo consegnato in tonnellate;
e)
prezzo medio, al netto di tasse e imposte, corrisposto ai produttori;
f)
scorte in tonnellate alla fine del mese di giugno dell’anno successivo a quello del raccolto in questione, detenute dall’impresa di prima trasformazione.
Il prezzo di cui alla lettera e) deve essere espresso in EUR/kg, utilizzando, se necessario, il tasso di cambio più recente fissato dalla Banca centrale europea prima del 1o gennaio dell’anno successivo a quello del raccolto.
2. Per ogni raccolto, gli Stati membri produttori notificano alla Commissione, entro il 31 luglio dell’anno del raccolto in corso, le seguenti informazioni espresse in dati complessivi e ripartite secondo i gruppi di varietà di tabacco greggio di cui al paragrafo 3:
a)
area stimata in ettari;
b)
produzione stimata in tonnellate.
3. I gruppi di varietà di tabacco greggio sono i seguenti:
a) gruppo I; Flue cured: tabacchi essiccati in forni, con circolazione d’aria, temperatura e grado igrometrico sotto controllo, in particolare del tipo Virginia;
b) gruppo II; Light air-cured: tabacchi essiccati all’aria, al coperto, senza lasciarli fermentare, in particolare dei tipi Burley e Maryland;
c) gruppo III; Dark air-cured: tabacchi essiccati all’aria, al coperto, lasciati a fermentare naturalmente prima di essere commercializzati, in particolare dei tipi Badischer Geudertheimer, Fermented Burley, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta e Pulawski;
d) gruppo IV; Fire-cured: tabacchi essiccati al fuoco, in particolare dei tipi Kentucky e Salento;
e) gruppo V; Sun cured: tabacchi essiccati al sole, detti anche «varietà orientali», in particolare dei tipi Basmas, Katerini e Kaba-Koulak.
4. Gli Stati membri in cui l’area complessiva coltivata a tabacco nell’anno del raccolto precedente era inferiore a 3 000 ettari possono notificare lettera a), limitandosi a specificare i dati complessivi, senza ripartirli per gruppi di varietà di tabacco greggio.
5. Le notifiche di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*1).
(*1)
GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.»;"
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori economici, comprese le organizzazioni di produttori, trasmettano i dati richiesti entro i termini previsti.»;
3)
gli allegati IA, IB, II e III sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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