Art. 31
Infrazioni gravi
In vigore dal 15 dic 2010
Infrazioni gravi
Ai fini del presente regolamento, sono considerate gravi le seguenti infrazioni:
a)
la pesca praticata senza un’autorizzazione valida rilasciata dallo Stato di bandiera;
b)
la pesca praticata in assenza di un contingente o dopo l’esaurimento dello stesso;
c)
l’utilizzo di attrezzi da pesca vietati;
d)
gravi inesattezze nella dichiarazione delle catture;
e)
la ripetuta inosservanza dell’ o 11;
f)
lo sbarco o il trasbordo in un porto non designato a norma dell’;
g)
l’inosservanza dell’;
h)
lo sbarco o il trasbordo in assenza dell’autorizzazione dello Stato di approdo ai sensi dell’;
i)
l’impedimento posto a un ispettore a svolgere le proprie funzioni;
j)
la pesca diretta di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata;
k)
la falsificazione o l’occultamento delle marcature, dell’identità o della registrazione del peschereccio;
l)
l’occultamento, la falsificazione o l’eliminazione di prove attinenti l’indagine;
m)
la commissione di più violazioni che, nel loro insieme, configurano una grave inosservanza delle misure di conservazione e di gestione;
n)
la partecipazione a operazioni di trasbordo o a operazioni di pesca congiunte con navi di una parte non contraente alla quale la NEAFC non abbia riconosciuto lo status di parte non contraente cooperante;
o)
la fornitura di provviste, carburante o altri servizi a navi figuranti negli elenchi di cui all’.
Storico versioni
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