Art. 31

Infrazioni gravi

In vigore dal 15 dic 2010
Infrazioni gravi Ai fini del presente regolamento, sono considerate gravi le seguenti infrazioni: a) la pesca praticata senza un’autorizzazione valida rilasciata dallo Stato di bandiera; b) la pesca praticata in assenza di un contingente o dopo l’esaurimento dello stesso; c) l’utilizzo di attrezzi da pesca vietati; d) gravi inesattezze nella dichiarazione delle catture; e) la ripetuta inosservanza dell’ o 11; f) lo sbarco o il trasbordo in un porto non designato a norma dell’; g) l’inosservanza dell’; h) lo sbarco o il trasbordo in assenza dell’autorizzazione dello Stato di approdo ai sensi dell’; i) l’impedimento posto a un ispettore a svolgere le proprie funzioni; j) la pesca diretta di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata; k) la falsificazione o l’occultamento delle marcature, dell’identità o della registrazione del peschereccio; l) l’occultamento, la falsificazione o l’eliminazione di prove attinenti l’indagine; m) la commissione di più violazioni che, nel loro insieme, configurano una grave inosservanza delle misure di conservazione e di gestione; n) la partecipazione a operazioni di trasbordo o a operazioni di pesca congiunte con navi di una parte non contraente alla quale la NEAFC non abbia riconosciuto lo status di parte non contraente cooperante; o) la fornitura di provviste, carburante o altri servizi a navi figuranti negli elenchi di cui all’.
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Infrazioni gravi (Art. 31 Regolamento (UE) 2010/1236) — Testo vigente | Portale Normativo