Art. 32
Provvedimenti adottati a seguito di un’infrazione grave
In vigore dal 15 dic 2010
Provvedimenti adottati a seguito di un’infrazione grave
1. Se un ispettore ha fondati motivi per ritenere che un peschereccio abbia commesso un’infrazione grave ai sensi dell’, esso notifica senza indugio l’infrazione alla Commissione o all’organismo da essa designato, alle autorità competenti dello Stato di bandiera del peschereccio ispezionato e, se la nave ispezionata ha partecipato ad operazioni di trasbordo, allo Stato o agli Stati di bandiera delle navi cedenti, a norma dell’, paragrafo 3, e trasmette altresì copia della notifica al segretariato della NEAFC.
2. Ai fini della salvaguardia delle prove, l’ispettore adotta tutti i provvedimenti necessari per garantirne la sicurezza e la conservazione, evitando quanto più possibile di intralciare la nave e di interferire con le sue attività.
3. L’ispettore è autorizzato a restare a bordo del peschereccio il tempo necessario per comunicare le informazioni concernenti l’infrazione all’ispettore debitamente autorizzato di cui all’, o fino al ricevimento della risposta con cui lo Stato di bandiera gli chiede di lasciare il peschereccio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:1236:oj#art-32