Art. 33

Provvedimenti adottati a seguito di un’infrazione grave commessa da un peschereccio dell’UE

In vigore dal 15 dic 2010
Provvedimenti adottati a seguito di un’infrazione grave commessa da un peschereccio dell’UE 1.   Gli Stati membri di bandiera rispondono senza indugio alla notifica di cui all’, paragrafo 1, e provvedono affinché, entro le 72 ore, un ispettore debitamente autorizzato ispezioni il peschereccio interessato riguardo all’infrazione. L’ispettore debitamente autorizzato sale a bordo del peschereccio interessato ed esamina gli elementi costitutivi della presunta infrazione grave riscontrati dall’ispettore e trasmette quanto prima i risultati del suo esame all’autorità competente dello Stato membro di bandiera e alla Commissione o all’organismo da essa designato. 2.   Se, a seguito della notifica dei risultati dell’esame di cui al paragrafo 1, le prove lo giustificano, lo Stato membro di bandiera chiede al peschereccio di dirigersi immediatamente, e in ogni caso entro le 24 ore, in un porto da esso designato per essere sottoposto a un’ispezione approfondita effettuata sotto la sua autorità. 3.   Lo Stato membro di bandiera può autorizzare lo Stato che esegue l’ispezione a condurre senza indugio il peschereccio in un porto designato dallo Stato membro di bandiera. 4.   Se il peschereccio non è invitato a dirigersi in un porto, lo Stato membro di bandiera deve darne sollecitamente la debita giustificazione alla Commissione o all’organismo da essa designato e allo Stato che effettua l’ispezione. La Commissione o l’organismo da essa designato trasmette tale giustificazione al segretariato della NEAFC. 5.   Se un peschereccio è invitato a dirigersi in un porto per essere sottoposto a un’ispezione approfondita ai sensi del paragrafo 2 o 3, un ispettore NEAFC di un’altra parte contraente può, previo consenso dello Stato membro di bandiera del peschereccio, salire e rimanere a bordo del peschereccio durante il suo trasferimento in porto e assistere alla sua ispezione in porto. 6.   Gli Stati membri di bandiera comunicano sollecitamente alla Commissione o all’organismo da essa designato l’esito dell’ispezione approfondita nonché le misure adottate a seguito dell’infrazione. 7.   Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite a norma dell’, paragrafo 2.
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