Art. 34
Relazioni e provvedimenti in caso di infrazioni
In vigore dal 15 dic 2010
Relazioni e provvedimenti in caso di infrazioni
1. Entro il 15 febbraio di ogni anno, gli Stati membri riferiscono alla Commissione, o all’organismo da essa designato, in merito ai procedimenti riguardanti le infrazioni alle misure di conservazione e gestione adottate dalla NEAFC commesse nel corso del precedente anno civile. Tali infrazioni sono riportate in ciascuna relazione successiva fino alla conclusione del procedimento in conformità delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale. La Commissione o l’organismo da essa designato trasmette le relazioni al segretariato della NEAFC entro il 1o marzo dello stesso anno.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 indica lo stato attuale dei procedimenti, precisando in particolare se il caso è pendente, in appello oppure oggetto di indagine. La relazione comprende una descrizione specifica delle sanzioni imposte, che indichi in particolare il livello delle ammende, il valore del pesce e/o dell’attrezzo confiscato ed eventuali avvertimenti scritti e, qualora non sia stata adottata alcuna misura, fornisce una giustificazione.
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