Art. 36

Rapporti sulle attività di sorveglianza e di ispezione

In vigore dal 15 dic 2010
Rapporti sulle attività di sorveglianza e di ispezione 1.   Entro il 15 febbraio di ogni anno, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione o all’organismo da essa designato, per l’anno civile precedente: a) il numero di ispezioni da esso effettuate ai sensi degli , precisando il numero di ispezioni sulle navi di ciascuna parte contraente e, qualora sia stata commessa un’infrazione, la data e la posizione in cui è stata effettuata l’ispezione della nave in causa nonché la natura dell’infrazione; b) il numero di ore di volo degli aeromobili e il numero di giorni in mare delle vedette della NEAFC, il numero di avvistamenti sia di navi di parti contraenti sia di navi di parti non contraenti, e l’elenco delle navi per le quali è stato compilato un rapporto di sorveglianza. 2.   Sulla base dei rapporti degli Stati membri, la Commissione o l’organismo da essa designato redige un rapporto dell’Unione che trasmette al segretariato della NEAFC entro il 1o marzo di ogni anno.
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