Art. 38
Avvistamento e identificazione di navi di parti non contraenti
In vigore dal 15 dic 2010
Avvistamento e identificazione di navi di parti non contraenti
1. Gli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione o all’organismo da essa designato qualsiasi informazione riguardante le navi di parti non contraenti avvistate o altrimenti identificate nell’esercizio di attività di pesca nella zona della convenzione. La Commissione o l’organismo da essa designato informa sollecitamente il segretariato della NEAFC e tutti gli altri Stati membri della ricezione di ciascun rapporto di avvistamento.
2. Se uno Stato membro avvista la nave di una parte non contraente, esso tenta immediatamente di informare la nave stessa del fatto che è stata avvistata o altrimenti identificata nell’esercizio di attività di pesca nella zona della convenzione e che è, pertanto, sospettata di aver violato le misure di conservazione e gestione adottate dalla NEAFC nell’ambito della convenzione, tranne nel caso in cui la NEAFC abbia riconosciuto lo status di parte non contraente cooperante al suo Stato di bandiera.
3. Se una nave di una parte non contraente è avvistata o altrimenti identificata nell’esercizio di attività di trasbordo, la presunzione che siano state violate le misure di conservazione e di gestione della NEAFC si applica a ogni altra nave di una parte non contraente che sia stata identificata nell’esercizio di tali attività con la nave in questione.
Storico versioni
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